Il Decreto Sostegni porta a fine anno la facoltà di proroga del contratto a termine anche in assenza della causale (DL 41/2021, art 17, che ha sostituito il comma 1 dell’art. 93 DL 34/2020).
Possibile quindi sino al 31 dicembre 2021 rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, DLGS 81/2015.
Il tutto ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi,
L’emergenza epidemiologica da COVID-19, spinge il Legislatore, su parere favorevole del Ministero del Lavoro, a consentire una momentanea deroga alla disciplina dei contratti a termine (di cui all’art. 21 DLGS 81/2015).
Si ricorda che, in assenza della normativa emergenziale, la durata massima del contratto a termine è fissata in dodici mesi e può essere elevata a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni (19, comma 1, DLGS 81/2015):
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Sicuramente un (seppur magro) incentivo a non interrompere il rapporto a termine.
Ma di certo non dirimente nel medio-lungo periodo.
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