Il Ministero della Salute, d’intesa con le Parti Sociali, chiarisce con la circolare n.15127 dello scorso 12 aprile 2021 le procedure per il rientro dei dipendenti che hanno contratto il Covid-19.
La procedura cambia in base alla gravità della sintomatologia manifestata dal lavoratore durante la malattia.
Sempre necessario il tampone negativo e consigliato lo smart working.
Sintomi gravi e ricovero
Necessaria la visita di idoneità alla mansione del medico competente.
Sintomatici (non gravi e senza ricovero)
10 giorni di isolamento, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test negativo.
Asintomatici
10 giorni di isolamento + test.
Positivi di lungo termine
Ancora positivi ma senza sintomi da almeno una settimana possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni.
Per il reintegro in azienda serve comunque la negativizzazione con test.
Il periodo tra l’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso di impossibilità di smart working, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia,
Non serve, salvo specifica richiesta del lavoratore, la visita di idoneità alla mansione.
Contatto stretto asintomatico
10 giorni di isolamento + test.
Il lavoratore informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore non possa essere collocato in regime di lavoro agile.