L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE/UK (“TCA” – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31 dicembre 2020) risulta applicabile dal 1 gennaio 2021 (termine prorogato al 30 aprile 2021 con decisione n. 1 del 23 febbraio 2021 del Consiglio di partenariato).
In tale accordo sono dettati anche i criteri per individuare la legislazione applicabile alla fattispecie del distacco di personale UE/UK.
Con la Circolare n. 71 del 27/04/2021, l’INPS ha fornito indicazioni in materia.
Criterio Generale (Art. SSC.10)
Una persona che esercita un’attività subordinata (o autonoma) in uno Stato è soggetta alla legislazione di tale Stato ovverosia:
- Subordinati: ove ha sede legale/operativa il datore
- Autonomi: ove esercita abitualmente la professione
Deroga per i lavoratori distaccati (Art. SSC.11)
I lavoratori distaccati rimangono soggetti alla legislazione dello Stato di origine purché:
- La durata del distacco non superi 24 mesi
- Il distacco non avvenga per sostituire un altro lavoratore precedentemente distaccato
Anche i lavoratori autonomi rimangono soggetti alla legislazione di origine purché la durata dell’attività in un altro Stato non superi i 24 mesi.
Adesioni
L’UE deve notificare al Regno Unito l’elenco degli Stati membri che:
- Categoria A: accetta la deroga
- Categoria B: non accetta la deroga
- Categoria C: non invia nessuna risposta
Si precisa che il Ministero del Lavoro italiano si è espresso per l’inclusione dell’Italia nella categoria A.
Distacco in due o più stati (Articolo SSC.12)
Lavoratore subordinato distaccato in più Stati (UE e UK) è soggetto:
- Legislazione stato di residenza se ivi esercita la più parte dell’attività
- Altrimenti (in generale) legislazione dello Stato ove ha sede legale/operativa il datore
Autonomo che esercita attività in più Stati (UE e UK) è soggetto:
- Legislazione stato di residenza se ivi esercita la più parte dell’attività
- Altrimenti (in generale) legislazione dello Stato ove ha centro degli interessi
Lavoratore subordinato distaccato in più Stati (solo UE) è soggetto alla legislazione UK se:
- Datore ha sede legale in UK
- Risiede in UK e il datore ha sede extra-UE