La pandemia ha iperbolizzato l’uso di modelli di prestazione “a distanza” (come il lavoro agile) e di strumenti e applicativi per svolgere la prestazione.
E le sfide connesse all’accelerazione dei processi di digitalizzazione dei sistemi di gestione dell’organizzazione del lavoro, della produzione e della erogazione dei servizi, coinvolgono tanto il Garante Privacy quanto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
L’INL gestisce difatti le autorizzazioni amministrative per la legittima installazione di impianti audiovisivi o altri strumenti dai quali derivi anche la sola possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
In tale quadro, la volontà degli Enti di reciproca cooperazione istituzionale è stata definita nel Protocollo condiviso dello scorso 22 aprile 2021.
Ecco i principi:
Collaborazione e attività consultiva)
Incontri periodici
Campagne di informazione
Attività formative
L’obiettivo è quindi quello di monitorare la corretta applicazione, con riferimento al controllo a distanza dei lavoratori, dell’art. 4 della L. 300/1970.
Tale norma prevede due requisiti per poter utilizzare sistemi di controllo (anche potenziale) a distanza (esclusi strumenti per svolgere la prestazione e apparecchi di rilevazione e registrazione delle presenze):
- causale (esigenze organizzative e produttive, sicurezza e tutela del patrimonio aziendale)
- accordo sindacale o autorizzazione amministrativa
La corretta applicazione della normativa, ora resa più agevole dal Protocollo, consentirà al datore di lavoro di evitare le gravose sanzioni previste in caso di violazione.