Ancora incertezze sul futuro dell’attuale blocco dei licenziamenti che (parzialmente) terminerà il prossimo 1° luglio.
Varie opzioni sul tavolo del Governo ma poca chiarezza.
Allo stato, la norma del Decreto Sostegni (art. 8 DL 41/2021 convertito dalla L 69/2021) prevede la fine del blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo:
- al 30 giugno 2021per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria (soprattutto industria e agricoltura)
- al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga (soprattutto terziario)
Prima di tali date (e del relativo rischio di proroga) restano esclusi dal divieto:
- accordo collettivo aziendale
- contratto di espansione
- riassunzione per cambio di appalto
- fallimento
- cessazione definitiva dell’attività dell’impresa (che non comporti trasferimento d’azienda o di un suo ramo)
- licenziamento per giusta causa
- licenziamento per motivi disciplinari
- licenziamento per superamento del periodo di comporto
- licenziamento per mancato superamento del periodo di prova
- licenziamento per raggiungimento età per la fruizione della pensione di vecchiaia
- licenziamento per inidoneità alle mansioni
- licenziamento del lavoratore domestico
- licenziamento del dirigente (anche se un recente orientamento giurisprudenziale è contrario)
- la risoluzione dell’apprendistato al suo termine
- risoluzioni consensuali di lavoro e le dimissioni per giusta causa