Federico Allavelli
Covid
decretosostegni
Diritto Del Lavoro
Licenziamenti

Blocco dei licenziamenti: facciamo il punto

Leggi l'articolo
V

 

Il governo, sotto pressione, individua una soluzione mediana, in realtà già annunciata, che si va ad innestare nel (già poco chiaro) attuale panorama (DL 99/2021 dello scorso 30 giugno, Art. 4).

Ai datori di lavoro del settore moda e tessile allargato con inizio di codice Ateco 13, 14 e 15 resta preclusa fino al 31 ottobre 2021 la possibilità di licenziamenti economici, individuali e collettivi.

A fronte del blocco, è stata prevista la possibilità per una durata massima di  diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31  ottobre 2021 di  concessione  del  trattamento   ordinario   di integrazione salariale (art. 19 e 20 DL 18/2020) senza il pagamento del contributo addizionale.

Calando la nuova disposizione nel contesto del Decreto Sostegni (art. 8 DL 41/2021 convertito dalla L 69/2021), ne deriva allo stato che:

  • Terminato il 30 giugno 2021 il blocco generale dei licenziamenti per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIGO e CIG straordinaria (soprattutto industria e agricoltura)
  • Vietati i licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro del settore moda e tessile allargato con inizio di codice Ateco 13, 14 e 15
  • Vietati i licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperte da FIS e strumenti in deroga (soprattutto terziario)

Nella vigenza del blocco, in ogni caso, è sempre possibile procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro nei seguenti casi

  • accordo collettivo aziendale
  • contratto di espansione
  • riassunzione per cambio di appalto
  • fallimento
  • cessazione definitiva dell’attività dell’impresa (che non comporti trasferimento d’azienda o di un suo ramo)
  • licenziamento per giusta causa
  • licenziamento per motivi disciplinari
  • licenziamento per superamento del periodo di comporto
  • licenziamento per mancato superamento del periodo di prova
  • licenziamento per raggiungimento età per la fruizione della pensione di vecchiaia
  • licenziamento per inidoneità alle mansioni
  • licenziamento del lavoratore domestico
  • licenziamento del dirigente (anche se un recente orientamento giurisprudenziale è contrario)
  • la risoluzione dell’apprendistato al suo termine
  • risoluzioni consensuali di lavoro e le dimissioni per giusta causa

 

Richiedi una consulenza