La Brexit ha avuto una prima fase con l’Accordo di Recesso (Withdrawal Agreement, di seguito WA), entrato in vigore il 1° febbraio 2020.
In data 24 dicembre 2020, è stato concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement, di seguito TCA).
Di tale accordo costituisce parte integrante il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (Protocol on social security coordination, di seguito PSSC).
Anzitutto si precisa che l’ambito di applicazione soggettivo del PSSC risulta essere più esteso rispetto a quello del WA, essendo destinato non solo ai cittadini comunitari e britannici, ma a tutte le “persone, compresi gli apolidi e i rifugiati, che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o più Stati, nonché ai loro familiari e superstiti”.
Prestazione di disoccupazione
Ove uno Stato subordina la prestazione al maturare:
- di periodi di assicurazione
- di occupazione o di attività lavorativa autonoma
deve tener conto dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato.
Se il calcolo delle prestazioni si basa poi sull’importo della retribuzione o del reddito professionale anteriore della persona interessata, lo Stato tiene conto dell’ultima attività subordinata o autonoma esercitata.
Prestazioni familiari
Il PSSC esclude dal proprio ambito di applicazione materiale le prestazioni familiari.
Di conseguenza, nei rapporti tra Italia e Regno Unito troverà applicazione la normativa nazionale sulle prestazioni familiari e quindi, per l’Italia, quanto previsto dall’articolo 2, comma 6-bis, del DL 69/1988.
Prestazioni di malattia, maternità e paternità in denaro
Ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni in argomento, sarà possibile totalizzare i periodi assicurativi derivanti dall’attività lavorativa svolta nel Regno Unito con i periodi assicurativi maturati in Italia.