Il Decreto Fiscale estende ancora il divieto di licenziamento sino al 31 dicembre 2021 (art. 11, DL 146/2021).
Non generalizzato ma destinato solo alle imprese che utilizzano gli strumenti di integrazione ivi messi a disposizione e solo per la relativa durata:
- I datori che accedono a assegno ordinario e di cassa in deroga (Massimo tredici settimane; Nessun contributo addizionale);
- I datori di lavoro del tessile allargato (codice ATECO 13, 14 e 15) (Massimo nove settimane, Nessun contributo addizionale).
Ai datori che fruiscono di tali strumenti resta precluso quindi l’avvio delle procedure licenziamento collettivo così come i licenziamenti individuali per gmo sino al termine della relativa fruizione.
Nella vigenza del blocco, in ogni caso, è sempre possibile procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro nei seguenti casi:
- accordo collettivo aziendale;
- contratto di espansione;
- riassunzione per cambio di appalto;
- fallimento;
- cessazione definitiva dell’attività dell’impresa (che non comporti trasferimento d’azienda o di un suo ramo);
- licenziamento per giusta causa;
- licenziamento per motivi disciplinari;
- licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- licenziamento per raggiungimento età per la fruizione della pensione di vecchiaia;
- licenziamento per inidoneità alle mansioni;
- licenziamento del lavoratore domestico;
- licenziamento del dirigente (anche se un recente orientamento giurisprudenziale è contrario);
- la risoluzione dell’apprendistato al suo termine;
- risoluzioni consensuali di lavoro e le dimissioni per giusta causa.