Federico Allavelli
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Sanzioni al lavoratore che non si forma in CIGS

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Con due Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 agosto 2022, pubblicati in GU il 28 settembre 2022 e il 28 ottobre 2022, la disposizione introdotta nel DLGS 148/2015, art. 25ter prende finalmente forma.

Al lavoratore che senza giustificato motivo non abbia adeguatamente partecipato alle iniziative di formazione e riqualificazione si applicheranno le seguenti sanzioni.

Decurtazione delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario pari a:

  • 1/3 per mancata partecipazione tra il 25% e il 50%;
  • 1/2 per mancata partecipazione tra il 50% e l’80%.

Decadenza dal trattamento di integrazione salariale:

  • per mancata partecipazione superiore all’80%.

 

Rimane comunque ferma la possibilità di invocare il giustificato motivo per la mancata partecipazione laddove ricorrano i seguenti casi:

  • Malattia o infortunio;
  • Servizio civile, di leva o richiamo alle armi;
  • Stato di gravidanza o ulteriori peridi di astensione previsti dalla legge;
  • Citazione in tribunale, adeguatamente documentata;
  • Gravi e documentati motivi familiari;
  • Limitazione legale della mobilità personale.

 

L’elenco termina con una clausola di chiusura comprendente ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore che impedisca la partecipazione del lavoratore alle iniziative di formazione.

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