La riforma del processo civile (‘Cartabia’) impatta anche sul rito del lavoro dal 28 febbraio 2023.
Il presupposto è (sempre) l’esigenza di maggiore celerità nella risoluzione delle controversie in materia di licenziamento.
Il Legislatore (DLgs 149/2022, art. 3, comma 32) ha quindi anzitutto definitivamente abrogato il ‘rito Fornero’ (comunque non applicato già ai rapporti post marzo 2015), la cui struttura bi-fasica e l’impossibilità di introdurre in quella sede domande diverse dal mero licenziamento (differenze retributive per esempio) rendendo necessario un separato giudizio, non soddisfaceva la speditezza richiesta.
Viene quindi confermato il rito del lavoro ‘classico’ come standard, apportando alcune modifiche ai soli casi di impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro.
Le novità:
- la richiesta di reintegra ha carattere prioritario sul ruolo del Giudice;
- il Giudice può discrezionalmente ridurre i termini del procedimento fino alla metà (con i limiti di 20 giorni tra notificazione ricorso e udienza e 5 giorni al convenuto per la costituzione);
- concentrazione della fase istruttoria e decisoria in relazione alla domanda di reintegra, con possibile separazione delle altre;
- possibilità di introdurre contestualmente alla richiesta di reintegra anche domande diverse, sempre connesse al rapporto dedotto in Giudizio.
Per gli addetti ai lavori pare quasi un memento del Legislatore rivolto ai Giudici rispetto alla materia sempre delicata dei licenziamenti, spesso sommersa tra i fascicoli dei Tribunali.