Il contratto di somministrazione è una forma particolare di rapporto di lavoro.
Tale contratto prevede una struttura triangolare, coinvolgendo tre soggetti:
- L’agenzia per il lavoro
- L’impresa utilizzatrice
- Il lavoratore somministrato
In Italia la disciplina è dettata dal Decreto Legislativo n. 81/2015, che ha sostituito la precedente disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 276/2003 (Legge Biagi).
Di recente, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 29577 del 2025, ha stabilito dei limiti temporali per la somministrazione di lavoro a termine presso lo stesso utilizzatore.
Tale pronuncia ha avuto notevoli ripercussioni sul piano pratico, incidendo su imprese, agenzie di somministrazione e lavoratori coinvolti.
Secondo la sentenza, il superamento della soglia dei 24 mesi di somministrazione di lavoro presso un medesimo utilizzatore comporta la nullità del contratto, che coinvolge i tre soggetti del rapporto (agenzia, utilizzatore e lavoratore).
In caso di superamento del termine, il lavoratore acquisisce il diritto di richiedere l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con l’impresa utilizzatrice.
Questa disposizione mira a garantire maggiore tutela ai lavoratori, prevenendo forme di “abuso” nella somministrazione di lavoro a lungo termine e favorendo la stabilità occupazionale.
Le imprese e le agenzie di somministrazione devono pertanto prestare particolare attenzione al rispetto di questa normativa per evitare le conseguenze legali derivanti dal superamento del termine previsto.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.