La diffusione online di conversazioni private pone una questione di particolare rilievo nel bilanciamento tra libertà di espressione, diritto di cronaca e tutela dei dati personali, soprattutto quando il soggetto interessato è un personaggio pubblico.
Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 3 luglio 2026, n. 492, relativo alla pubblicazione di registrazioni e contenuti riferiti a Raoul Bova, richiama i limiti entro i quali un trattamento di dati personali può ritenersi giustificato dall’esercizio della libertà di informazione.
La notorietà dell’interessato non costituisce una base giuridica autonoma per la diffusione di informazioni appartenenti alla sua sfera privata, né consente di ritenere automaticamente prevalente l’interesse del pubblico alla conoscenza del contenuto.
La liceità del trattamento deve essere valutata considerando, tra gli altri elementi, l’effettiva sussistenza di un interesse pubblico, il principio di minimizzazione e il requisito di essenzialità dell’informazione rispetto alla finalità informativa perseguita.
Particolare rilievo assume la distinzione tra la comunicazione del fatto di interesse pubblico e la diffusione integrale dei dati che lo compongono. La pubblicazione di registrazioni, messaggi o schermate di conversazioni private può determinare un trattamento ulteriore ed eccedente rispetto a quanto necessario per informare.
Il quadro deve essere letto anche alla luce dell’art. 137 del Codice Privacy e delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati nell’esercizio dell’attività giornalistica, che individuano nell’essenzialità dell’informazione uno dei principali limiti alla diffusione di dati personali.
Tali principi assumono rilievo anche nell’ambiente digitale, nel quale la pubblicazione mediante social network e piattaforme di condivisione non esclude l’applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
La valutazione della liceità non può quindi dipendere dalla sola accessibilità del contenuto o dalla sua capacità di generare interesse, ma richiede un concreto bilanciamento tra il diritto alla manifestazione del pensiero e il diritto dell’interessato alla protezione della propria sfera personale.
Quando la diffusione riguarda dati relativi alla vita affettiva e privata, tale bilanciamento richiede particolare attenzione alla necessità, proporzionalità ed eccedenza del trattamento.
Il caso conferma, in termini generali, che la notorietà di un soggetto può incidere sull’ampiezza dell’interesse pubblico, ma non determina il venir meno delle garanzie riconosciute dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.