Federico Allavelli
Uncategorized

Decreto Lavoro: le principali novità per i datori

Leggi l'articolo
V

Il ‘Decreto Lavoro’ (D.L. n. 48/2023) ha introdotto dallo scorso maggio 2023 alcune rilevanti novità.

 

Incentivi per l’assunzione (art. 10)

Esonero (totale o parziale) dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che abbiano inserito l’offerta di lavoro nel SIISL e che assumano soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione.

In caso di assunzione a tempo indeterminato, il datore potrà godere di un esonero pari al 100% per:

  • un importo massimo di Euro 8.000 su base annua;
  • una durata massima di mesi 12.

In caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, il DL potrà godere di un esonero pari al 50% per:

  • un importo massimo di Euro 4.000 su base annua;
  • una durata massima di mesi 12 (e comunque non oltre la durata del rapporto).

 

Contratto a tempo determinato (art 24)

Il Decreto lavoro modifica la disciplina delle c.d. ‘causali’ stabilendo che il contratto a tempo determinato può avere una durata superiore a mesi 12 solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a. nei casi previsti dai contratti collettivi;

b. per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

c. in sostituzione di altri lavoratori.

Le esigenze di cui alla lettera b) potranno rilevare solo in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024.

Resta da comprendere cosa intenda il legislatore con “individuate dalle parti”, ovverosia parti contrattuali o sociali.

 

Modifiche decreto trasparenza (art. 26)

Semplificazione in materia di informazioni e obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro.

Potranno essere comunicate al lavoratore, con la mera indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che dovranno essere messi a disposizione del personale, le seguenti informazioni:

  • durata del periodo di prova;
  • diritto alla formazione;
  • durata dei congedi retribuiti;
  • procedura, forma e termini del preavviso in caso di recesso;
  • retribuzione, termini e modalità di erogazione;
  • orario di lavoro.

 

L’incentivo per l’occupazione giovanile (art. 27)

Introduzione di un contributo economico previsto per le assunzioni giovanili effettuate dai datori privati tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2023.

Il beneficio, pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, è riconosciuto in presenza congiunta delle seguenti condizioni soggettive del lavoratore:

  • non abbia ancora compiuto 30 anni di età;
  • non lavori e non sia inserito in corsi di studio o di formazione;
  • sia registrato al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

 

Assegno di inclusione (art. 1 – 8)

Misura di sostegno economico che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sostituirà l’attuare reddito di cittadinanza.

Vi potranno beneficiare i nuclei familiari in possesso di specifici requisiti economici e di cittadinanza e che siano composti da almeno un soggetto che sia alternativamente:

  • disabile;
  • minorenne;
  • ultrasessantenne;
  • invalido civile.

Il beneficio economico sarà compreso tra i 480 e i 7.560 Euro annui, erogabili per un massimo di 18 mesi e rinnovabili per ulteriori 12 mensilità, previa sospensione di almeno un mese.

Almeno un componente del nucleo beneficiario, pena la perdita dell’assegno, sarà tenuto a:

  • sottoscrivere il patto di attivazione digitale;
  • iscriversi al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
  • aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa.

Richiedi una consulenza