Il governo, sotto pressione, individua una soluzione mediana, in realtà già annunciata, che si va ad innestare nel (già poco chiaro) attuale panorama (DL 99/2021 dello scorso 30 giugno, Art. 4).
Ai datori di lavoro del settore moda e tessile allargato con inizio di codice Ateco 13, 14 e 15 resta preclusa fino al 31 ottobre 2021 la possibilità di licenziamenti economici, individuali e collettivi.
A fronte del blocco, è stata prevista la possibilità per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021 di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (art. 19 e 20 DL 18/2020) senza il pagamento del contributo addizionale.
Calando la nuova disposizione nel contesto del Decreto Sostegni (art. 8 DL 41/2021 convertito dalla L 69/2021), ne deriva allo stato che:
- Terminato il 30 giugno 2021 il blocco generale dei licenziamenti per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIGO e CIG straordinaria (soprattutto industria e agricoltura)
- Vietati i licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro del settore moda e tessile allargato con inizio di codice Ateco 13, 14 e 15
- Vietati i licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperte da FIS e strumenti in deroga (soprattutto terziario)
Nella vigenza del blocco, in ogni caso, è sempre possibile procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro nei seguenti casi
- accordo collettivo aziendale
- contratto di espansione
- riassunzione per cambio di appalto
- fallimento
- cessazione definitiva dell’attività dell’impresa (che non comporti trasferimento d’azienda o di un suo ramo)
- licenziamento per giusta causa
- licenziamento per motivi disciplinari
- licenziamento per superamento del periodo di comporto
- licenziamento per mancato superamento del periodo di prova
- licenziamento per raggiungimento età per la fruizione della pensione di vecchiaia
- licenziamento per inidoneità alle mansioni
- licenziamento del lavoratore domestico
- licenziamento del dirigente (anche se un recente orientamento giurisprudenziale è contrario)
- la risoluzione dell’apprendistato al suo termine
- risoluzioni consensuali di lavoro e le dimissioni per giusta causa