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Diritto Del Lavoro

Dirigenti: possibile il prolungamento del periodo di prova

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Nel rapporto di lavoro dirigenziale, è considerata legittima la proroga del patto di prova se concordata tra le parti prima della scadenza del termine inizialmente stabilito, a condizione che la nuova durata non ecceda il limite massimo previsto dal contratto collettivo applicabile al settore.

La Corte d’Appello di Venezia, Sez. lavoro, con sentenza dell’8 marzo 2025, n. 15, ha ritenuto legittima la proroga del patto di prova concordata tra le parti prima della scadenza del termine originario. Nel caso specifico, un dirigente assunto il 5 aprile 2018 con un periodo di prova di tre mesi, ha sottoscritto con il datore una proroga, motivata da esigenze organizzative, prima della scadenza del termine iniziale. Il successivo licenziamento, avvenuto il 14 novembre 2018 per mancato superamento della prova, è stato dunque ritenuto valido.

In primo grado, il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 131/2021, aveva respinto la domanda di impugnazione del licenziamento, qualificato come recesso per mancato superamento del periodo di prova.

La questione riguarda la legittimità, nel contesto di un rapporto di lavoro dirigenziale, della proroga del periodo di prova concordata per iscritto l’8 agosto 2018, cioè prima della scadenza del termine originario di tre mesi, fissato al 21 agosto 2018.

Il Tribunale ha respinto le istanze del dirigente, ritenendo che la proroga del periodo di prova, se concordata prima della scadenza e nel rispetto dei limiti contrattuali, non configuri una rinuncia a diritti indisponibili ex art. 2113 c.c., poiché, fino al completamento della prova, il lavoratore non matura alcun diritto alla stabilizzazione del rapporto, restando valida la facoltà di recesso libero propria del patto di prova.

A seguito dell’appello del dirigente, la Corte d’Appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado, rigettando il ricorso. La Corte ha rilevato che le parti avevano complessivamente concordato un periodo di prova di sei mesi, tramite l’accordo iniziale e la successiva proroga, rimanendo entro il limite massimo previsto dal CCNL Dirigenti Industria (art. 2). Ha inoltre precisato che, pur essendo il patto di prova un accordo da stipulare all’inizio del rapporto, la sua durata può essere modificata successivamente, purché entro il limite massimo legale o contrattuale. Tale proroga non rappresenta una rinuncia a diritti indisponibili ai sensi dell’art. 2113 c.c., poiché la prova risponde all’interesse reciproco delle parti e la libertà di recesso permane fino al suo completamento.

Il Tribunale, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che una durata del patto di prova superiore a quella prevista dal contratto collettivo è sostituita ex art. 2077, co. 2, c.c., in quanto meno favorevole per il lavoratore, salvo che il prolungamento non comporti un concreto vantaggio per quest’ultimo. Tuttavia, una proroga concordata entro il limite massimo previsto dalla contrattazione collettiva non viola norme imperative, poiché tale limite tutela esclusivamente l’interesse del dirigente. Nel caso in esame, l’estensione del periodo di prova, motivata da sopravvenute esigenze organizzative, è avvenuta nel rispetto del termine massimo contrattuale e senza contestazioni sulla legittimità delle ragioni addotte.

La Corte ha ritenuto infondato l’argomento del dirigente secondo cui la proroga sarebbe frutto di una condizione di precarietà, rilevando che tale obiezione è più suggestiva che risolutiva. Se, infatti, si negasse la possibilità di proroga, il datore potrebbe legittimamente recedere subito, senza vincoli. Ne consegue che la libertà contrattuale delle parti, ai sensi dell’art. 1322 c.c., può esplicarsi entro il limite massimo del periodo di prova stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

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