Federico Allavelli
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Diritto Del Lavoro
Licenziamenti

Divieto di licenziamento: the never ending story

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Il Decreto Fiscale estende ancora il divieto di licenziamento sino al 31 dicembre 2021 (art. 11, DL 146/2021).

Non generalizzato ma destinato solo alle imprese che utilizzano gli strumenti di integrazione ivi messi a disposizione e solo per la relativa durata:

  • I datori che accedono a assegno ordinario e di cassa in deroga (Massimo tredici settimane; Nessun contributo addizionale);
  • I datori di lavoro del tessile allargato (codice ATECO 13, 14 e 15) (Massimo nove settimane, Nessun contributo addizionale).

Ai datori che fruiscono di tali strumenti resta precluso quindi l’avvio delle procedure licenziamento collettivo così come i licenziamenti individuali per gmo sino al termine della relativa fruizione.

Nella vigenza del blocco, in ogni caso, è sempre possibile procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro nei seguenti casi:

  • accordo collettivo aziendale;
  • contratto di espansione;
  • riassunzione per cambio di appalto;
  • fallimento;
  • cessazione definitiva dell’attività dell’impresa (che non comporti trasferimento d’azienda o di un suo ramo);
  • licenziamento per giusta causa;
  • licenziamento per motivi disciplinari;
  • licenziamento per superamento del periodo di comporto;
  • licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
  • licenziamento per raggiungimento età per la fruizione della pensione di vecchiaia;
  • licenziamento per inidoneità alle mansioni;
  • licenziamento del lavoratore domestico;
  • licenziamento del dirigente (anche se un recente orientamento giurisprudenziale è contrario);
  • la risoluzione dell’apprendistato al suo termine;
  • risoluzioni consensuali di lavoro e le dimissioni per giusta causa.

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