Federico Allavelli
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Diritto Del Lavoro

Esonero contributivo alternativo alla cig confermato (con una condizione) nella Legge di Bilancio 2021-2023

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Con il Messaggio n. 197 dello scorso 14 gennaio 2022, l’INPS scioglie alcuni dubbi, confermando l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell’ultima Legge di Bilancio (Articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

La Legge di Bilancio 2021-2023 ha previsto difatti un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla medesima legge.

Tale aiuto è stato autorizzato dalla Commissione europea con la Decisione C(2021) 9334 final dell’8 dicembre 2021.

L’esonero può essere riconosciuto solo al datore di lavoro che rinunci alla spendita del residuo di esonero di cui al Decreto Ristori (art. 12 DL 137/2020) e non intenda avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale di cui alla Legge di Bilancio in parola.

Numerosi datori di lavoro, all’8 dicembre 2021, avevano già integralmente fruito dell’esonero di cui al Decreto Ristori.

Si rendeva pertanto necessario un chiarimento, reso dall’INPS con il messaggio in commento.

I datori di lavoro che abbiano già integralmente fruito dell’esonero di cui al Decreto Ristori, possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dalla Legge di Bilancio con una restituzione di una “frazione” del precedente contributo.

In assenza di una definizione normativa del concetto di “frazione” di esonero a cui il datore di lavoro debba rinunciare, al fine di accedere alle misure previste dalla legge di Bilancio 2021, tale requisito deve ritenersi soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore (cfr. il messaggio INPS n. 3475/2021).

La suddetta quota di esonero corrisponde quindi all’importo della contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio, dovuta per il mese di competenza in relazione al quale si effettua la rinuncia e relativa a un solo lavoratore scelto dal datore.

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