Federico Allavelli
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Fringe benefits: inaspettatamente fino a 3.000 Euro

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Il 2022, com’è noto, è stato l’anno dell’inflazione e dei rincari bolletta.

L’esigenza di contenere i sempre maggiori costi in capo alle famiglie però, pare sia stata colta dal Legislatore.

Ne è riprova è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Aiuti quater (DL n. 176/2022).

Già il precedente Decreto Aiuti bis aveva previsto importanti novità, sebbene per il solo anno d’imposta 2022, in materia di fringe benefits (art. 51 comma 3 TUIR):

  • nuovo limite massimo di esenzione fissato a 600 Euro;
  • estensione della gamma di benefici anche alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.

Con la “manovra inaspettata” contenuta nel Decreto Legge n. 176/2022 ha previsto un ulteriore innalzamento della soglia di esenzione, fino a 3.000 Euro annui.

Il datore di lavoro, quindi, rispettando tale nuovo limite, avrà la possibilità di sostenere il proprio dipendente (o lavoratore ad esso assimilato) nel fronteggiare gli effetti della crisi, corrispondendo beni e prestando servizi che rimarranno esenti da tassazione.

Va tuttavia precisato che l’erogazione dei fringe benefits è a discrezione del datore di lavoro che decide:

  • se erogarli;
  • a chi erogarli (anche ad personam);
  • per quale importo erogarli (nel limite previsto).

Rimane infine fermo il principio per cui il superamento del limite massimo di esenzione previsto assoggetterà l’intero ammontare elargito a titolo di benefits (non solo la quota eccedente) al regime di tassazione ordinario.

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