I cittadini saranno chiamati alle urne per votare quattro referendum abrogativi in tema di diritto del lavoro.
Lo Studio segue con attenzione la materia, interrogandosi sulla adeguatezza dello strumento, considerata la complessità della materia.
I referendum sono stati promossi da sindacati e associazioni che per la Corte costituzionale sono risultati ammissibili e per i quali sono state raccolte più di quattro milioni di firme.
Ecco, nel dettaglio, i quesiti e una sintesi di cosa prevederanno i quesiti:
- Stop ai licenziamenti illegittimi: il testo del primo quesito e cosa prevede
«Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»
Il primo dei quattro referendum sul lavoro riguarda l’abrogazione delle disposizioni relative ai licenziamenti previsti dal contratto a tutele crescenti introdotto dal Jobs Act. Nelle aziende con oltre 15 dipendenti, le lavoratrici e i lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015 non hanno la possibilità di essere reintegrati nel posto di lavoro dopo un licenziamento ritenuto illegittimo. La normativa impedisce il reintegro anche nel caso in cui il giudice stabilisca che il licenziamento sia ingiustificato e privo di fondamento.
- Tutele per lavoratori e lavoratrici delle piccole imprese
«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”?»
Il secondo quesito referendario sul lavoro propone l’abolizione del limite all’indennità di risarcimento per i licenziamenti nelle piccole imprese. Nelle aziende con meno di 16 dipendenti, in caso di licenziamento illegittimo, la lavoratrice o il lavoratore può attualmente ricevere un risarcimento massimo pari a sei mensilità, anche se il giudice dovesse considerare infondata l’interruzione del rapporto di lavoro.
- Contratti a termine
«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»
Il terzo quesito referendario sul lavoro propone l’abolizione di alcune disposizioni riguardanti l’uso dei contratti a termine. Attualmente, è possibile stipulare contratti a termine per un massimo di 12 mesi senza l’obbligo di indicare una causale che giustifichi la temporaneità del rapporto di lavoro.
- Sicurezza sul lavoro
«Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»
Il quarto ed ultimo quesito referendario sul lavoro si occupa di salute e sicurezza sul lavoro. Le norme attuali, infatti, impediscono in caso di infortunio negli appalti, di estendere la responsabilità all’impresa appaltante. Il quesito mira, infatti, ad estendere la suddetta responsabilità all’imprenditore committente.
Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.