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Licenziamento orale o dimissioni volontarie? L’onere della prova

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La Corte di Cassazione (n. 30823/2025) di recente ritorna su un argomento noto, affrontandolo da una angolatura precisa: la ripartizione dell’onere della prova.

Soprattutto nel caso in cui il datore eccepisca siano intervenute (invece) dimissioni. Anche alla luce della recente normativa sulla configurabilità di dimissioni volontarie in caso di assenza ingiustificata sopra i 15 giorni.

In linea con l’orientamento consolidato, la Corte anzitutto ricorda che spetta al lavoratore dimostrare il fatto costitutivo della domanda, ossia l’avvenuta estromissione dal rapporto per volontà del datore di lavoro.

Non è sufficiente provare la semplice cessazione della prestazione lavorativa, trattandosi di un fatto ambiguo che può derivare anche da dimissioni o risoluzione consensuale.

Un passaggio decisivo della pronuncia riguarda la difesa del datore di lavoro: se questi non si limita a negare il licenziamento ma sostiene che il rapporto si sia concluso per dimissioni, tale allegazione costituisce un’eccezione in senso stretto.

Di conseguenza, l’onere di provarla ricade sul datore stesso, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, c.c.

Il profilo più innovativo riguarda però l’ipotesi di incertezza probatoria.

La Cassazione esclude che la mancata prova del licenziamento da parte del lavoratore comporti automaticamente l’accertamento delle dimissioni.

Se nessuna delle parti riesce a dimostrare la propria tesi, il rapporto di lavoro deve ritenersi ancora in essere, con possibili conseguenze risarcitorie a favore del lavoratore.

La giurisprudenza successiva ha confermato che la domanda del lavoratore va respinta se non prova il licenziamento, ma senza che ciò implichi automaticamente una diversa causa di cessazione non dimostrata.

Infine, qualora il licenziamento orale venga provato, esso è inefficace per difetto di forma e comporta, per i lavoratori soggetti al regime del D.lgs. 23/2015, la reintegrazione, il risarcimento del danno (minimo cinque mensilità) e il versamento dei contributi, con facoltà alternativa di indennità sostitutiva.

Alla luce di quanto esposto, la sentenza rafforza un principio fondamentale: senza prova di un valido atto estintivo, il rapporto di lavoro non può considerarsi cessato.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

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