I messaggi scambiati in una «chat» privata, non sono idonei a realizzare una condotta diffamatoria.
A ribadirlo è la Corte di Cassazione, sez. lav., con sentenza del 28 febbraio 2025, n. 5334.
In tema di licenziamento disciplinare, i messaggi scambiati in una «chat» privata, seppure contenenti commenti offensivi, non costituiscono giusta causa di recesso poiché, essendo diretti unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo e non ad una moltitudine indistinta di persone, vanno considerati come la corrispondenza privata, chiusa e inviolabile si impone l’esigenza di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni stesse.
Nei primi due gradi di giudizio (il secondo in anzi la Corte di Appello di Venezia) la lavoratrice si vedeva respinto il proprio ricorso contro il licenziamento per giusta causa, che era stato deciso a seguito della pubblicazione, su un gruppo WhatsApp riservato ai colleghi, di un video in cui venivano denigrate le caratteristiche fisiche di una cliente.
Sebbene la divulgazione fosse avvenuta tramite un altro partecipante alla chat, i giudici di merito hanno ritenuto che l’azione fosse grave e idonea a danneggiare l’immagine della società e la privacy della cliente, ripresa senza il suo consenso.
La lavoratrice ha poi presentato ricorso alla Corte di cassazione, sollevando diverse questioni.
La ricorrente contestava la violazione dell’art. 15 della Costituzione, poiché la Corte di merito aveva considerato utilizzabile il video condiviso in una chat privata, ritenendo disciplinarmente rilevante il comportamento della lavoratrice.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, condividendo i motivi della ricorrente: l’art. 15 Cost. si estende sostanzialmente ad ogni forma di corrispondenza la cui segretezza è quindi costituzionalmente presidiata (ribadendo il principio di recente espresso nella sentenza n. 21965/2018).
La Corte ha sottolineato che, secondo l’art. 15 della Costituzione, il concetto di “corrispondenza” include ogni forma di comunicazione privata tra due o più persone, indipendentemente dal mezzo utilizzato, come WhatsApp, che è equiparato a lettere o messaggi privati.
Pertanto, la libertà e la segretezza della comunicazione sono tutelate anche dopo che il destinatario ha ricevuto il messaggio. Di conseguenza, la Corte ha escluso che il comportamento della lavoratrice potesse essere considerato illecito, in quanto rientrava nel diritto costituzionalmente garantito di comunicare in modo riservato.
La Cassazione ha stabilito che il contenuto della corrispondenza privata di un lavoratore non può quindi giustificare un licenziamento.
Nel caso in esame, in cui la contestazione riguardava esclusivamente la pubblicazione di un video, la Corte ha escluso che potessero essere prese in considerazione le problematiche relative alla privacy della persona ripresa nel video o al trattamento non autorizzato dei suoi dati.
La condotta della lavoratrice, infatti, rientra sotto la protezione dell’art. 15 della Costituzione, poiché il video era stato inviato a un gruppo ristretto di colleghi, su WhatsApp, un mezzo che garantisce la segretezza della comunicazione.
Anche se la diffusione del video è avvenuta tramite un altro partecipante alla chat, tale azione ha violato il diritto alla riservatezza della corrispondenza, danneggiando la lavoratrice.
La Suprema Corte ha chiarito che non possono essere considerati giusta causa di licenziamento giudizi morali sulla condotta del lavoratore.
Sebbene anche le condotte extralavorative possano influire sul vincolo fiduciario, non rientra nelle prerogative del datore di lavoro esercitare un potere sanzionatorio di natura morale che limiti libertà costituzionalmente protette, come quella riguardante la corrispondenza privata.
La Corte ha sottolineato che la libertà e la segretezza della corrispondenza privata, così come il diritto alla riservatezza nel contesto lavorativo, tutelano la dignità del lavoratore e impediscono che il contenuto delle comunicazioni private, inviate tramite telefono personale in modo riservato, possa essere considerato motivo di licenziamento, indipendentemente da come il datore di lavoro ne sia venuto a conoscenza.
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.