L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 5186 del 2021, precisa anzitutto il punto della situazione in tema di divieto di licenziamento.
Il blocco sino al 31 ottobre, attualmente, riguarda:
- aziende aventi diritto all’assegno ordinario e alla cassa integrazione salariale in deroga (artt. 19, 21, 22 e 22 quater, D.L. n. 18/20)
- aziende destinatarie della cassa integrazione operai agricoli CISOA
- aziende del turismo, stabilimenti balneari e commercio ad eccezione di quelle che richiedono l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fruibile entro il 31 dicembre 2021
- aziende del tessile (codice Ateco 13, 14 e 15) Il divieto opera a prescindere dalla effettiva fruizione degli strumenti di integrazione salariale
- aziende rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO, la possibilità di licenziare è inibita ai datori di lavoro che abbiano presentato domanda di fruizione degli strumenti di integrazione salariale (articoli 40, comma 3 e 40 bis, comma 1) per tutta la durata del trattamento e fino al massimo al 31 dicembre 2021; il divieto di licenziamento è collegato alla domanda di integrazione salariale e dunque al periodo di trattamento autorizzato e non a quello effettivamente fruito
A decorrere dal 1° luglio 2021, quindi il divieto di licenziamento è venuto meno solo per
- aziende del settore industriale che hanno presentato domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (articoli 19 e 20 DL 18/2020)
- aziende che possono fruire della CIGO (art. 10 del DLGS 148/2015, sostanzialmente industria e manifatturiero).
È stato poi predisposto un modello di istanza per le nuove procedure obbligatorie di conciliazione così come per quelle pendenti.