Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della Naspi è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta.
Lo stabilisce l’art. 8, comma 4, del DLGS 22/2015, messo in discussione, sotto un profilo costituzionale, dal Tribunale di Trento, sezione lavoro, con ordinanza dello scorso 1 giugno 2020.
La Corte costituzionale con la sentenza 14 ottobre 2021, n. 194, ne ha però dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale.
L’obbligo restitutorio è coerente con l’indicata finalità antielusiva della norma: evitare che il trattamento corrisposto in via anticipata non sia realmente utilizzato per intraprendere e poi proseguire un’attività di lavoro autonomo, di impresa o in forma cooperativa.
L’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui sarebbe stata altrimenti erogata la prestazione periodica, è una spia della mancanza di effettività e di autenticità dell’attività di lavoro autonomo o di impresa che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica.
Non emerge neanche una sproporzione manifestamente irragionevole perché la disposizione censurata ha un orizzonte temporale di durata limitata.