L’incremento dell’occupazione femminile è, anche per il nuovo anno, tra gli obbiettivi prefissati dal Legislatore.
Legge di Bilancio 2023 proroga ed eleva da 6.000 a 8.000 euro l’agevolazione contributiva fruibile da tutti i datori di lavoro che assumono donne definite come “svantaggiate” (L. n. 197/2022, art. 1, comma 298; L. 92/2012).
Tale agevolazione può essere fruita per i seguenti rapporti di lavoro:
- contratto a tempo determinato -> incentivo fruibile per un massimo di 12 mesi;
- contratto a tempo indeterminato -> incentivo fruibile per un massimo di 18 mesi;
- contratto a tempo indeterminato in seguito a trasformazione di un contratto già agevolato -> incentivo fruibile per un massimo di 18 mesi.
L’agevolazione non è invece fruibile per il contratto di lavoro intermittente, sia pure a tempo indeterminato, a causa dell’instabilità del lavoro e della saltuarietà delle prestazioni.
La fruizione del beneficio è, infatti, subordinata al rispetto di una serie di condizioni:
- datore in regola con il DURC;
- rispettate le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
- applicati accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali;
- l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
Dato l’importanza dello sgravio contributivo, il Legislatore specifica che il beneficio non spetta qualora:
- l’assunzione è attuazione di un obbligo preesistente stabilito da legge o contrattazione collettiva;
- l’assunzione viola un diritto di precedenza previsto dalla legge o dal contratto collettivo;
- la lavoratrice neoassunta, nei 6 mesi antecedenti, è stata licenziata da un datore di lavoro avente i medesimi assetti proprietari del nuovo datore di lavoro assumente.
Si rileva che tale beneficio non è però immediatamente fruibile in quanto subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea per la quale restiamo in attesa (art. 108, paragrafo 3, TUE).