Con due Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 agosto 2022, pubblicati in GU il 28 settembre 2022 e il 28 ottobre 2022, la disposizione introdotta nel DLGS 148/2015, art. 25ter prende finalmente forma.
Al lavoratore che senza giustificato motivo non abbia adeguatamente partecipato alle iniziative di formazione e riqualificazione si applicheranno le seguenti sanzioni.
Decurtazione delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario pari a:
- 1/3 per mancata partecipazione tra il 25% e il 50%;
- 1/2 per mancata partecipazione tra il 50% e l’80%.
Decadenza dal trattamento di integrazione salariale:
- per mancata partecipazione superiore all’80%.
Rimane comunque ferma la possibilità di invocare il giustificato motivo per la mancata partecipazione laddove ricorrano i seguenti casi:
- Malattia o infortunio;
- Servizio civile, di leva o richiamo alle armi;
- Stato di gravidanza o ulteriori peridi di astensione previsti dalla legge;
- Citazione in tribunale, adeguatamente documentata;
- Gravi e documentati motivi familiari;
- Limitazione legale della mobilità personale.
L’elenco termina con una clausola di chiusura comprendente ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore che impedisca la partecipazione del lavoratore alle iniziative di formazione.