Federico Allavelli
Covid
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Smart Working
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Smart working e controllo a distanza dei lavoratori: Garante e INL fanno squadra

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La pandemia ha iperbolizzato l’uso di modelli di prestazione “a distanza” (come il lavoro agile) e di strumenti e applicativi per svolgere la prestazione.

E le sfide connesse all’accelerazione dei processi di digitalizzazione dei sistemi di gestione dell’organizzazione del lavoro, della produzione e della erogazione dei servizi, coinvolgono tanto il Garante Privacy quanto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

L’INL gestisce difatti le autorizzazioni amministrative per la legittima installazione di impianti audiovisivi o altri strumenti dai quali derivi anche la sola possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

In tale quadro, la volontà degli Enti di reciproca cooperazione istituzionale è stata definita nel Protocollo condiviso dello scorso 22 aprile 2021.

Ecco i principi:

Collaborazione e attività consultiva)

Incontri periodici

Campagne di informazione

Attività formative

L’obiettivo è quindi quello di monitorare la corretta applicazione, con riferimento al controllo a distanza dei lavoratori, dell’art. 4 della L. 300/1970.

Tale norma prevede due requisiti per poter utilizzare sistemi di controllo (anche potenziale) a distanza (esclusi strumenti per svolgere la prestazione e apparecchi di rilevazione e registrazione delle presenze):

  • causale (esigenze organizzative e produttive, sicurezza e tutela del patrimonio aziendale)
  • accordo sindacale o autorizzazione amministrativa

La corretta applicazione della normativa, ora resa più agevole dal Protocollo, consentirà al datore di lavoro di evitare le gravose sanzioni previste in caso di violazione.

 

 

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