{"id":30377,"date":"2025-01-14T09:57:50","date_gmt":"2025-01-14T08:57:50","guid":{"rendered":"https:\/\/allavellilegal.com\/blog\/?p=30377"},"modified":"2025-01-14T09:57:50","modified_gmt":"2025-01-14T08:57:50","slug":"assenza-ingiustificata-del-lavoratore-il-datore-puo-finalmente-considerare-il-rapporto-risolto-per-dimissioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/allavellilegal.com\/blog\/it\/assenza-ingiustificata-del-lavoratore-il-datore-puo-finalmente-considerare-il-rapporto-risolto-per-dimissioni\/","title":{"rendered":"Assenza ingiustificata del lavoratore: il datore pu\u00f2 (finalmente!) considerare il rapporto risolto per dimissioni"},"content":{"rendered":"<p>Niente pi\u00f9 (forzato) licenziamento nel caso di prolungata assenza del dipendente.<\/p>\n<p>Ora si pu\u00f2, giustamente, considerare dimissioni volontarie.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201cIn caso di assenza ingiustificata del lavoratore oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale applicato, il datore di lavoro deve informare l\u2019Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che pu\u00f2 verificare la veridicit\u00e0 della comunicazione\u201d (<strong>Legge 13 dicembre 2024 n. 203, all\u2019articolo 19<\/strong> introduce una modifica all\u2019articolo 26 del D.lgs. 14 settembre 2015 n. 151. In particolare, con l\u2019aggiunta del comma 7 <em>bis<\/em>).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Se l<strong>\u2019assenza<\/strong> ingiustificata \u00e8 <strong>superiore a 15 giorni<\/strong>, il rapporto di lavoro si intende <strong>risolto per volont\u00e0 del lavoratore<\/strong>, senza che si applichino le disposizioni previste dal sopracitato articolo 26, salvo che il lavoratore non dimostri l\u2019impossibilit\u00e0 di comunicare la causa dell\u2019assenza per forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tale novit\u00e0 si inserisce con <strong>l\u2019intento di tutelare adeguatamente i datori di lavoro<\/strong> ed evitare che il lavoratore abbia la possibilit\u00e0 di ottenere un licenziamento tramite un\u2019assenza prolungata.<\/p>\n<p>Inoltre, tale misura colma un vuoto normativo che ha consentito in passato ai lavoratori di abusare del sistema dei licenziamenti disciplinari correlati all\u2019abbandono del posto di lavoro al fine di fruire indebitamente la Nuova Assicurazione Sociale per l\u2019Impiego (NASpI). In passato, infatti, era possibile per i lavoratori interrompere il rapporto di lavoro senza una comunicazione formale, per poi accedere alla prestazione sociale. Questo vuoto normativo ha posto i datori di lavoro in difficolt\u00e0, costringendoli a versare il c.d. ticket di licenziamento, un costo aggiuntivo pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni anno di attivit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n<p>Oltre ad esporli al rischio di impugnativa.<\/p>\n<p>La <strong>sicurezza giuridica<\/strong> nella risoluzione del rapporto di lavoro \u00e8 fondamentale soprattutto quando il comportamento del lavoratore \u00e8 in netto <strong>contrasto con l&#8217;obbligo di diligenza<\/strong>.<\/p>\n<p>La ratio di tale norma \u00e8 quindi ravvisabile nella volont\u00e0 di porre fine a situazioni che di fatto non sono esplicitamente formalizzate mediante dichiarazioni scritte e appaiono chiaramente orientate verso la cessazione del rapporto di lavoro. La valutazione dell\u2019autenticit\u00e0 delle dimissioni deve essere condotta <strong>tenendo conto<\/strong> dei principi di <strong>correttezza<\/strong> e <strong>buona fede<\/strong>, che caratterizzano l\u2019intero rapporto contrattuale. Pertanto, il comportamento del lavoratore deve essere <strong>valutato in modo oggettivo<\/strong> per comprendere se vi siano elementi che dimostrano la sua volont\u00e0 di cessare il contratto.<\/p>\n<p>\u00c8 fondamentale, inoltre, che non vi sia alcuna forma di pressione illegittima da parte del datore di lavoro che possa compromettere l\u2019autenticit\u00e0 della decisione del lavoratore.<\/p>\n<p>In seguito a detto periodo di assenza ingiustificata del lavoratore, il datore di lavoro ha <strong>l\u2019obbligo di comunicare formalmente l\u2019accaduto<\/strong> all\u2019Ispettorato Nazionale del Lavoro, utilizzando la posta elettronica certificata (PEC). L\u2019Ispettorato ha il compito di verificare la veridicit\u00e0 della comunicazione, ma, nel caso in cui la verifica non venga effettuata tempestivamente, il datore di lavoro potr\u00e0 <strong>considerare il rapporto di lavoro risolto<\/strong> per dimissioni del lavoratore, citando la norma di riferimento.<\/p>\n<p>\u00c8 importante che la comunicazione includa tutti i dettagli necessari come, ad esempio, i contatti telefonici o le e-mail in possesso del datore di lavoro per consentire all\u2019Ispettorato di effettuare una valutazione corretta ed eventualmente poter contattare il lavoratore se necessario.<\/p>\n<p>Lo Studio \u00e8 a disposizione per ogni esigenza in tema.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Niente pi\u00f9 (forzato) licenziamento nel caso di prolungata assenza del dipendente. 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