{"id":30449,"date":"2025-04-08T11:14:07","date_gmt":"2025-04-08T09:14:07","guid":{"rendered":"https:\/\/allavellilegal.com\/blog\/?p=30449"},"modified":"2025-04-08T11:14:07","modified_gmt":"2025-04-08T09:14:07","slug":"smart-working-illegittimo-il-licenziamento-del-dipendente-che-non-rientra-in-azienda-a-seguito-di-nuova-disposizione-datoriale-in-revoca","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/allavellilegal.com\/blog\/it\/smart-working-illegittimo-il-licenziamento-del-dipendente-che-non-rientra-in-azienda-a-seguito-di-nuova-disposizione-datoriale-in-revoca\/","title":{"rendered":"Smart working: illegittimo il licenziamento del dipendente che non rientra in azienda a seguito di nuova disposizione datoriale in revoca"},"content":{"rendered":"<p>Lo ricorda di recente il Tribunale di Ancona con la <strong>pronuncia del 1 marzo 2025<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Il Tribunale di Ancona, ritenendo il licenziamento ingiustificato e arbitrario, ha ordinato all&#8217;Azienda convenuta di reintegrare il lavoratore<\/strong>.<\/p>\n<p>La decisione \u00e8 stata presa in merito all&#8217;illegittimit\u00e0 di un licenziamento basato su assenze e sul rifiuto di accettare la revoca del lavoro agile da parte del datore di lavoro.<\/p>\n<p>Il rapporto di lavoro oggetto, instaurato ai tempi del covid, prevedeva come la prestazione lavorativa si sarebbe svolta per 3 giorni a settimana in modalit\u00e0 di lavoro agile per i primi due anni (e successivamente per 4 giorni).<\/p>\n<p>Il datore si impegnava a rispettare alcuni criteri fondamentali nella definizione del patto di lavoro agile mentre il dipendente avrebbe avuto la possibilit\u00e0 di utilizzare strumentazione elettronica di propria propriet\u00e0.<\/p>\n<p>Infine, il patto di lavoro agile doveva essere considerato un accordo a tempo indeterminato, con il datore di lavoro che non avrebbe potuto esercitare il diritto di recesso.<\/p>\n<p>Le disposizioni relative allo <em>smart working<\/em> sono ritenute dal Tribunale valide ed efficaci <strong>anche senza un formale \u201cpatto di lavoro agile\u201d<\/strong>.<\/p>\n<p>A seguito di un generale ritorno alle attivit\u00e0 pre-Covid, <strong>l&#8217;azienda convenuta ha comunicato la revoca della modalit\u00e0 di lavoro agile<\/strong>, richiedendo il ritorno al lavoro tradizionale.<\/p>\n<p>In questo contesto, come evidenziato nella sentenza del Tribunale di Ancona, la condotta del lavoratore, che consisteva nelle ripetute assenze dalla sede o nel rifiuto di accettare la comunicazione del datore di lavoro riguardante il \u201crecesso dalla modalit\u00e0 di lavoro agile\u201d, non poteva giustificare il licenziamento.<\/p>\n<p>Nel corso dell&#8217;analisi, <strong>il Tribunale ha sottolineato che \u201cil fatto che il &#8220;patto di lavoro agile&#8221; non sia mai stato formalizzato non preclude l&#8217;efficacia delle previsioni<\/strong> (incondizionate) gi\u00e0 contenute nel Verbale; inoltre, il fatto che il rapporto di lavoro sia proseguito per oltre tre anni secondo le modalit\u00e0 stabilite conferma che l&#8217;oggetto del contratto era comunque sufficientemente determinato o determinabile\u201d.<\/p>\n<p>Inoltre, <strong>\u201cnon appare condivisibile l&#8217;interpretazione secondo cui l\u2019art. 19 della L. 81\/2017, che prevede e disciplina il &#8220;recesso&#8221; dalla &#8220;modalit\u00e0 di lavoro agile&#8221;, sarebbe una &#8220;norma imperativa&#8221; che esclude la possibilit\u00e0 di accordi pi\u00f9 favorevoli per il lavoratore\u201d<\/strong>. Il giudice ha anche ricordato che \u201cil Verbale \u00e8 chiaro e incondizionato nell&#8217;escludere il diritto di recesso e pertanto non \u00e8 rilevante che tale esclusione fosse motivata dal ritorno alle &#8220;attivit\u00e0 pre-Covid&#8221; (e dal conseguente venir meno di un &#8220;obbligo di legge&#8221; di concedere lo smart working)\u201d.<\/p>\n<p>Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo ricorda di recente il Tribunale di Ancona con la pronuncia del 1 marzo 2025. Il Tribunale di Ancona, ritenendo il licenziamento ingiustificato e arbitrario, ha ordinato all&#8217;Azienda convenuta di reintegrare il lavoratore. 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