{"id":30453,"date":"2025-04-15T10:52:39","date_gmt":"2025-04-15T08:52:39","guid":{"rendered":"https:\/\/allavellilegal.com\/blog\/?p=30453"},"modified":"2025-04-15T10:52:39","modified_gmt":"2025-04-15T08:52:39","slug":"dirigenti-possibile-il-prolungamento-del-periodo-di-prova","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/allavellilegal.com\/blog\/it\/dirigenti-possibile-il-prolungamento-del-periodo-di-prova\/","title":{"rendered":"Dirigenti: possibile il prolungamento del periodo di prova"},"content":{"rendered":"<p>Nel rapporto di lavoro dirigenziale, \u00e8 considerata legittima la proroga del patto di prova se concordata tra le parti prima della scadenza del termine inizialmente stabilito, a condizione che la nuova durata non ecceda il limite massimo previsto dal contratto collettivo applicabile al settore.<\/p>\n<p>La Corte d\u2019Appello di Venezia, Sez. lavoro, con sentenza dell\u20198 marzo 2025, n. 15, ha ritenuto legittima la proroga del patto di prova concordata tra le parti prima della scadenza del termine originario. Nel caso specifico, un dirigente assunto il 5 aprile 2018 con un periodo di prova di tre mesi, ha sottoscritto con il datore una proroga, motivata da esigenze organizzative, prima della scadenza del termine iniziale. Il successivo licenziamento, avvenuto il 14 novembre 2018 per mancato superamento della prova, \u00e8 stato dunque ritenuto valido.<\/p>\n<p>In primo grado, il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 131\/2021, aveva respinto la domanda di impugnazione del licenziamento, qualificato come recesso per mancato superamento del periodo di prova.<\/p>\n<p>La questione riguarda la legittimit\u00e0, nel contesto di un rapporto di lavoro dirigenziale, della proroga del periodo di prova concordata per iscritto l\u20198 agosto 2018, cio\u00e8 prima della scadenza del termine originario di tre mesi, fissato al 21 agosto 2018.<\/p>\n<p>Il Tribunale ha respinto le istanze del dirigente, ritenendo che la proroga del periodo di prova, se concordata prima della scadenza e nel rispetto dei limiti contrattuali, non configuri una rinuncia a diritti indisponibili ex art. 2113 c.c., poich\u00e9, fino al completamento della prova, il lavoratore non matura alcun diritto alla stabilizzazione del rapporto, restando valida la facolt\u00e0 di recesso libero propria del patto di prova.<\/p>\n<p>A seguito dell\u2019appello del dirigente, la Corte d\u2019Appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado, rigettando il ricorso. La Corte ha rilevato che le parti avevano complessivamente concordato un periodo di prova di sei mesi, tramite l\u2019accordo iniziale e la successiva proroga, rimanendo entro il limite massimo previsto dal CCNL Dirigenti Industria (art. 2). Ha inoltre precisato che, pur essendo il patto di prova un accordo da stipulare all&#8217;inizio del rapporto, la sua durata pu\u00f2 essere modificata successivamente, purch\u00e9 entro il limite massimo legale o contrattuale. Tale proroga non rappresenta una rinuncia a diritti indisponibili ai sensi dell\u2019art. 2113 c.c., poich\u00e9 la prova risponde all\u2019interesse reciproco delle parti e la libert\u00e0 di recesso permane fino al suo completamento.<\/p>\n<p>Il Tribunale, in linea con la giurisprudenza di legittimit\u00e0, ha ribadito che una durata del patto di prova superiore a quella prevista dal contratto collettivo \u00e8 sostituita ex art. 2077, co. 2, c.c., in quanto meno favorevole per il lavoratore, salvo che il prolungamento non comporti un concreto vantaggio per quest\u2019ultimo. Tuttavia, una proroga concordata entro il limite massimo previsto dalla contrattazione collettiva non viola norme imperative, poich\u00e9 tale limite tutela esclusivamente l\u2019interesse del dirigente. Nel caso in esame, l\u2019estensione del periodo di prova, motivata da sopravvenute esigenze organizzative, \u00e8 avvenuta nel rispetto del termine massimo contrattuale e senza contestazioni sulla legittimit\u00e0 delle ragioni addotte.<\/p>\n<p>La Corte ha ritenuto infondato l\u2019argomento del dirigente secondo cui la proroga sarebbe frutto di una condizione di precariet\u00e0, rilevando che tale obiezione \u00e8 pi\u00f9 suggestiva che risolutiva. Se, infatti, si negasse la possibilit\u00e0 di proroga, il datore potrebbe legittimamente recedere subito, senza vincoli. Ne consegue che la libert\u00e0 contrattuale delle parti, ai sensi dell\u2019art. 1322 c.c., pu\u00f2 esplicarsi entro il limite massimo del periodo di prova stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva.<\/p>\n<p>Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel rapporto di lavoro dirigenziale, \u00e8 considerata legittima la proroga del patto di prova se concordata tra le parti prima della scadenza del termine inizialmente stabilito, a condizione che la nuova durata non ecceda il limite massimo previsto dal contratto collettivo applicabile al settore. 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