{"id":30479,"date":"2025-04-29T12:57:37","date_gmt":"2025-04-29T10:57:37","guid":{"rendered":"https:\/\/allavellilegal.com\/blog\/?p=30479"},"modified":"2025-04-29T13:03:15","modified_gmt":"2025-04-29T11:03:15","slug":"controlli-difensivi-del-datore-di-lavoro-possibili-se-provato-il-fondato-sospetto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/allavellilegal.com\/blog\/it\/controlli-difensivi-del-datore-di-lavoro-possibili-se-provato-il-fondato-sospetto\/","title":{"rendered":"Controlli difensivi del datore di lavoro: possibili se provato il \u2018fondato sospetto\u2019"},"content":{"rendered":"<p>La legittimit\u00e0 dei controlli diretti all&#8217;accertamento di condotte illecite pregiudizievoli per il patrimonio aziendale presuppone la sussistenza di un <strong>fondato sospetto<\/strong> in capo al datore di lavoro circa comportamenti irregolari posti in essere da uno o pi\u00f9 lavoratori.<\/p>\n<p>Ne consegue che grava sul datore l\u2019onere di allegare, in via preliminare, e successivamente provare, le circostanze concrete che hanno giustificato l\u2019attivazione <em>ex post<\/em> del controllo tecnologico.<\/p>\n<p>Lo ricorda di recente la Cassazione civile (Sezione Lavoro, 24 aprile 2025, n. 10822) che torna a pronunciarsi in merito a un\u2019ipotesi di licenziamento per giusta causa, insorta tra una nota casa di moda e una dipendente con funzione di responsabile dello showroom commerciale di Milano.<\/p>\n<p>Il provvedimento espulsivo, inizialmente giustificato dall\u2019asserita sottrazione di beni aziendali, \u00e8 stato ritenuto illegittimo dai giudici di merito, in ragione di irregolarit\u00e0 concernenti i controlli difensivi effettuati e dell\u2019insufficienza del quadro probatorio posto a fondamento della loro attivazione.<\/p>\n<p>La Corte d\u2019Appello di Milano aveva confermato la decisione resa in primo grado dal Tribunale, evidenziando come i controlli effettuati mediante impianti audiovisivi e ispezioni personali risultassero non conformi alle prescrizioni di cui all\u2019art. 4 della legge n. 300\/1970 (Statuto dei Lavoratori) e alla normativa in materia di protezione dei dati personali. Ci\u00f2 in ragione sia dell\u2019irregolarit\u00e0 delle modalit\u00e0 di informazione preventiva nei confronti dei dipendenti, sia dell\u2019assenza di un <strong>fondato sospetto<\/strong> idoneo a legittimare l\u2019attivazione dei controlli stessi.<\/p>\n<p>La Corte di cassazione ha ribadito che i controlli difensivi, per essere considerati legittimi, devono rispettare rigorosi presupposti normativi, tra cui la sussistenza di un fondato sospetto in capo al datore di lavoro e l\u2019osservanza delle procedure previste dalla disciplina vigente, in particolare dallo Statuto dei Lavoratori e dalla normativa in materia di privacy.<\/p>\n<p>Ha inoltre sottolineato l\u2019inutilizzabilit\u00e0, in sede giudiziale, delle prove acquisite in violazione di tali disposizioni, conformemente a un orientamento giurisprudenziale gi\u00e0 consolidato.<\/p>\n<p>Con un ricorso articolato in cinque motivi, la societ\u00e0 ricorrente \u2013 un noto marchio del settore moda \u2013 ha impugnato la pronuncia della Corte d\u2019Appello, contestando la valutazione di illegittimit\u00e0 dei controlli e rivendicandone la conformit\u00e0 alla normativa.<\/p>\n<p>Tra le censure sollevate figurava altres\u00ec una richiesta di riesame del materiale probatorio; tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il giudizio di legittimit\u00e0 non consente una rivalutazione del compendio fattuale, se non in presenza di vizi rilevanti ai sensi dell\u2019art. 360 c.p.c.<\/p>\n<p>In tema di controlli c.d. difensivi, la Suprema Corte ha confermato un principio gi\u00e0 consolidato in sede di legittimit\u00e0, affermando che la loro ammissibilit\u00e0, in senso stretto, richiede la presenza di un \u201cfondato sospetto\u201d da parte del datore di lavoro circa la commissione di illeciti da parte di uno o pi\u00f9 lavoratori.<\/p>\n<p>Ne discende che grava sul datore l\u2019onere di allegare, in via preliminare, e successivamente dimostrare, le circostanze specifiche che lo hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico in via ex post.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 in quanto solo tale presupposto consente di operare al di fuori dell\u2019ambito di applicazione diretta dell\u2019art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, oltre a rispondere al principio generale secondo cui il datore \u00e8 tenuto a provare gli elementi fondanti il licenziamento.<\/p>\n<p>La Corte ha altres\u00ec rilevato come il giudice di appello abbia ritenuto non adeguatamente assolto tale onere probatorio, osservazione che \u2013 trattandosi di una valutazione di merito \u2013 risulta sottratta al sindacato di legittimit\u00e0.<\/p>\n<p>Inoltre, con riferimento all\u2019attivit\u00e0 investigativa posta in essere dal datore di lavoro \u2013 qualificata dal giudice del reclamo come controllo difensivo in senso stretto \u2013 la Suprema Corte ha rilevato, in coerenza con quanto gi\u00e0 statuito dal giudice di primo grado, la violazione della normativa posta a tutela della riservatezza e della dignit\u00e0 della lavoratrice, in ragione dell\u2019illegittima perquisizione effettuata su un bene personale, nella specie la borsa della dipendente.<\/p>\n<p>Secondo quanto emerso in giudizio, il datore di lavoro, a seguito della visione delle registrazioni provenienti da impianti di videosorveglianza, si sarebbe introdotto nell\u2019ufficio della lavoratrice durante la sua assenza per la pausa pranzo, allo scopo di reperire elementi idonei a comprovare ipotetici comportamenti illeciti a lei ascrivibili.<\/p>\n<p>Quanto alle riprese audiovisive, legittimamente qualificate da entrambi i giudici di merito come controlli difensivi volti alla tutela del patrimonio aziendale \u2013 in quanto riferiti indistintamente all\u2019intero personale \u2013 la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale, rilevando la mancanza di prova circa la <strong>corretta informazione<\/strong> ai dipendenti in merito alle modalit\u00e0 di utilizzo degli strumenti e di effettuazione dei controlli, in violazione di quanto prescritto dalle norme in materia di protezione dei dati personali.<\/p>\n<p>In conclusione, la Suprema Corte ha ribadito che i controlli difensivi devono fondarsi su presupposti fattuali concreti e non su mere congetture e che l\u2019onere della prova in ordine alla legittimit\u00e0 di tali controlli ricade integralmente sul datore di lavoro.<\/p>\n<p>Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La legittimit\u00e0 dei controlli diretti all&#8217;accertamento di condotte illecite pregiudizievoli per il patrimonio aziendale presuppone la sussistenza di un fondato sospetto in capo al datore di lavoro circa comportamenti irregolari posti in essere da uno o pi\u00f9 lavoratori. 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