{"id":30487,"date":"2025-05-08T11:14:33","date_gmt":"2025-05-08T09:14:33","guid":{"rendered":"https:\/\/allavellilegal.com\/blog\/?p=30487"},"modified":"2025-05-08T11:14:33","modified_gmt":"2025-05-08T09:14:33","slug":"il-fu-rito-fornero-lapplicazione-delle-nuove-disposizioni-ed-i-limiti-procedurali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/allavellilegal.com\/blog\/it\/il-fu-rito-fornero-lapplicazione-delle-nuove-disposizioni-ed-i-limiti-procedurali\/","title":{"rendered":"(il fu) Rito Fornero: l\u2019applicazione delle nuove disposizioni ed i limiti procedurali"},"content":{"rendered":"<p>Il rito cd. <em>Fornero<\/em> \u00e8 stato (nuovamente) superato dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 149\/2022, che ha ripristinato la precedente disciplina procedurale.<\/p>\n<p>Dubbi interpretative e applicativi sono sorti nella fase transitoria.<\/p>\n<p>Le disposizioni abrogative del Rito Fornero trovano applicazione esclusivamente \u2018<em>ai procedimenti<\/em>\u2019 instaurati a decorrere dal 28 febbraio 2023.<\/p>\n<p>Ma con \u2018<em>procedimenti<\/em>\u2019 quale grado si intende?<\/p>\n<p>Con la recente pronuncia n. 11344 del 30 aprile, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si \u00e8 espressa su tale delicato profilo interpretativo, concernente l\u2019ambito di applicazione temporale delle disposizioni transitorie contenute nel predetto decreto legislativo, con specifico riferimento alla loro incidenza sul rito Fornero.<\/p>\n<p>Il fatto che ha impegnato la Suprema Corte \u00e8 il seguente:<\/p>\n<p>a seguito del rigetto, da parte del Tribunale, del ricorso proposto per l\u2019impugnazione di un licenziamento, il lavoratore aveva proposto <em>appello<\/em> in data 1\u00b0 dicembre 2023, in luogo del <em>reclamo<\/em> previsto dalla normativa applicabile.<\/p>\n<p>La Corte d\u2019Appello ha ritenuto inapplicabile al caso di specie la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 149\/2022, osservando come l\u2019abrogazione del Rito Fornero potesse operare esclusivamente con riferimento ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023.<\/p>\n<p>Conseguentemente, il giudizio in esame, promosso anteriormente a tale data, doveva ritenersi soggetto alla disciplina previgente, <strong>con applicazione del termine perentorio di trenta giorni<\/strong> per la proposizione del reclamo, ai sensi dell\u2019art. 1, comma 58, della l. n. 92\/2012.<\/p>\n<p>Ne \u00e8 derivata, pertanto, la declaratoria di inammissibilit\u00e0 dell\u2019impugnazione, in quanto proposta tardivamente.<\/p>\n<p>Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per Cassazione, con cui si deduceva la violazione degli artt. 35 e 37 del d.lgs. n. 149\/2022.<\/p>\n<p>Il ricorrente sosteneva che, a seguito dell\u2019abrogazione del Rito Fornero, non fosse pi\u00f9 possibile proporre reclamo, ritenendo che l\u2019art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo imponesse l\u2019applicazione delle nuove regole anche alle impugnazioni depositate successivamente al 28 febbraio 2023, a prescindere dalla data di instaurazione del giudizio di primo grado.<\/p>\n<p>La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, evidenziando come l\u2019art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149\/2022, in ossequio al principio della <em>perpetuatio iurisdictionis<\/em>, sancisca l\u2019applicabilit\u00e0 delle disposizioni previgenti ai procedimenti gi\u00e0 pendenti alla data del 28 febbraio 2023, includendo, tra queste, anche le modalit\u00e0 di impugnazione.<\/p>\n<p>La previsione di cui al comma 4 del medesimo articolo, che estende l\u2019applicazione delle nuove disposizioni alle impugnazioni proposte successivamente a tale data<strong>, deve intendersi riferita esclusivamente ai procedimenti instaurati con rito ordinario civile o con il rito del lavoro ex artt. 434 ss. c.p.c., restando escluso il reclamo tipico del rito Fornero, al quale, peraltro, non viene fatto espresso riferimento<\/strong>.<\/p>\n<p>Tale principio assicura la coerenza e l\u2019unitariet\u00e0 del procedimento, garantendo che l\u2019intero iter processuale sia disciplinato dalla normativa vigente al momento della sua instaurazione. Detta interpretazione si pone in linea con il consolidato principio del <em>tempus regit actum<\/em>, secondo cui le norme processuali trovano applicazione in base alla loro vigenza temporale, contribuendo a prevenire conflitti normativi e disomogeneit\u00e0 applicative tra procedimenti analoghi avviati in momenti differenti.<\/p>\n<p>La Cassazione ha, quindi, confermato la\u00a0correttezza dell&#8217;interpretazione della Corte territoriale, decidendo\u00a0di compensare le spese processuali, stante\u00a0la novit\u00e0 della questione trattata e l\u2019assenza di precedenti giurisprudenziali.<\/p>\n<p>Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il rito cd. Fornero \u00e8 stato (nuovamente) superato dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 149\/2022, che ha ripristinato la precedente disciplina procedurale. Dubbi interpretative e applicativi sono sorti nella fase transitoria. 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