{"id":30624,"date":"2025-09-25T09:24:39","date_gmt":"2025-09-25T07:24:39","guid":{"rendered":"https:\/\/allavellilegal.com\/blog\/?p=30624"},"modified":"2025-09-25T09:24:39","modified_gmt":"2025-09-25T07:24:39","slug":"riconoscimento-facciale-a-che-punto-siamo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/allavellilegal.com\/blog\/it\/riconoscimento-facciale-a-che-punto-siamo\/","title":{"rendered":"Riconoscimento Facciale: a che punto siamo?"},"content":{"rendered":"<p>Il trattamento dei dati biometrici attraverso sistemi di riconoscimento facciale, come quelli utilizzati in alcuni aeroporti, solleva importanti questioni giuridiche riguardo al rispetto del Regolamento UE 2016\/679, noto come GDPR.<\/p>\n<p>In tale contesto, l&#8217;Autorit\u00e0 Garante per la Protezione dei Dati Personali ha esaminato l&#8217;adozione di un sistema di riconoscimento facciale, riscontrando diverse violazioni delle norme sulla protezione dei dati personali.<\/p>\n<p>Il GDPR stabilisce che i dati personali devono essere trattati con il massimo rispetto per la privacy degli individui, e conservati solo per il tempo necessario a perseguire la finalit\u00e0 specifica per cui sono raccolti secondo il principio di limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. e).<\/p>\n<p>Tuttavia, nel caso in esame, i dati biometrici venivano conservati in modo centralizzato e senza cifratura, violando il principio di sicurezza del trattamento, previsto dall&#8217;art. 32 del GDPR e per periodi eccessivamente lunghi (fino a 12 mesi).<\/p>\n<p>Un altro grave errore riscontrato riguarda l\u2019informativa privacy fornita agli utenti.<\/p>\n<p>Secondo il principio di trasparenza previsto dal GDPR, le informazioni relative al trattamento dei dati devono essere chiare e trasparenti.<\/p>\n<p>Tuttavia, in violazione di tale principio, l&#8217;informativa fornita ai passeggeri dichiarava erroneamente che i dati biometrici fossero conservati solo nei dispositivi mobili degli utenti, mentre in realt\u00e0 venivano archiviati nei sistemi del gestore aeroportuale.<\/p>\n<p>A seguito delle violazioni riscontrate, il Garante ha disposto una limitazione provvisoria del trattamento dei dati biometrici, imponendone la sospensione fino al completamento dell\u2019istruttoria e sono state previste sanzioni amministrative severe (fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato annuo globale dell\u2019impresa, a seconda del caso) in caso di non conformit\u00e0, come stabilito dall&#8217;art. 83 del GDPR.<\/p>\n<p>\u00c8 essenziale che i sistemi di riconoscimento facciale rispettino i principi fondamentali del GDPR, tra cui quello di minimizzazione dei dati; ci\u00f2 significa che essi devono essere trattati solo per scopi strettamente necessari e non devono essere raccolti in eccesso rispetto alla finalit\u00e0 dichiarata.<\/p>\n<p>Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il trattamento dei dati biometrici attraverso sistemi di riconoscimento facciale, come quelli utilizzati in alcuni aeroporti, solleva importanti questioni giuridiche riguardo al rispetto del Regolamento UE 2016\/679, noto come GDPR. 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