Federico Allavelli
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Green pass nel settore privato: facciamo il punto

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In Gazzetta Ufficiale il DL 127/2021 che estende l’ambito applicativo della certificazione verde al settore privato.

 

Quando

Dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 (termine attuale di cessazione dello stato di emergenza).

 

Chi

Chiunque svolge attività lavorativa nel settore privato, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni.

 

Eccezione

Soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

 

Cosa

Obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde.

 

Datori

Sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

Devono definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche.

 

Conseguenze

I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione.

Nessuna conseguenza disciplinare.

Diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

 

Imprese con meno di 15 dipendenti

Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 20 giorni.

 

Sanzioni lavoratori

Da 600 a 1.500 Euro.

Ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

 

Sanzioni datori

Da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di reiterazione della violazione.

Ferme le eventuali conseguenze penali.

 

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