Federico Allavelli
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Diritto Del Lavoro

Il nuovo ‘Contratto di rioccupazione’ del Decreto Sostegni Bis (e i relativi dubbi interpretativi e applicativi)

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Il recente Decreto Sostegni Bis istituisce in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il nuovo contratto di rioccupazione (art. 41 DL 73/2021).

Uno strumento di non facile applicazione (e interpretazione) considerando il breve orizzonte temporale concesso e, soprattutto, la necessità di attendere i tempi (non proprio immediati) della Commissione europea.

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Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

Sarà necessario un progetto individuale di inserimento di 6 mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

Al contratto di rioccupazione, così durante l’inserimento come al termine, troveranno applicazione le sanzioni previste per il licenziamento illegittimo, applicandosi le ordinarie regole per il recesso.

Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ai datori di lavoro privati (esclusioni agricoli e domestici), è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Sono esclusi i premi e contributi INAIL e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero spetta ai datori che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano  proceduto  a  licenziamenti  individuali  per   giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento, individuale o collettivo, di lavoratori della medesima unità produttiva e del medesimo inquadramento di quelli assunti con contratto di rioccupazione comporta la revoca dell’esonero e il recupero di quanto fruito.

In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

L’efficacia del nuovo contratto è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all’autorizzazione della Commissione europea.

 

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