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Licenziamento illegittimo nelle piccole imprese: la Corte costituzionale amplia le tutele risarcitorie

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Con la sentenza n. 174/2026, la Corte costituzionale interviene sulla disciplina dei licenziamenti illegittimi nelle imprese di minori dimensioni, dichiarando parzialmente illegittimo l’art. 8 della legge n. 604/1966 e rimuovendo una disparità di trattamento tra lavoratori.

La disposizione in esame stabilisce che, in caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro debba riassumere il dipendente entro tre giorni oppure, in alternativa, corrispondergli un’indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

La stessa norma prevedeva, tuttavia, la possibilità di aumentare tale indennità fino a 10 mensilità per i lavoratori con oltre dieci anni di anzianità di servizio e fino a 14 mensilità per quelli con oltre venti anni, subordinando tale possibilità alla circostanza che il datore di lavoro occupasse più di quindici dipendenti.

Proprio questa limitazione è stata oggetto dell’intervento della Corte costituzionale. Secondo la Consulta, infatti, non è ragionevole che lavoratori con la medesima anzianità di servizio e destinatari di un licenziamento illegittimo possano beneficiare di una tutela economica differente esclusivamente in ragione delle dimensioni dell’impresa presso cui lavorano.

La Corte ha ritenuto che tale differenziazione si ponga in contrasto con il principio di uguaglianza e con i principi costituzionali di tutela del lavoro e della dignità del lavoratore.

La dimensione aziendale, pur potendo rappresentare un elemento rilevante nella disciplina dei rapporti di lavoro, non può determinare un’ingiustificata compressione delle garanzie riconosciute al dipendente.

Un ulteriore aspetto centrale della pronuncia riguarda la funzione che l’indennità deve effettivamente svolgere.

Secondo la Corte, la tutela economica prevista in caso di licenziamento illegittimo non può essere meramente simbolica o eccessivamente contenuta, ma deve risultare adeguata e proporzionata alle circostanze concrete.

Essa deve infatti assolvere sia a una funzione compensativa, garantendo al lavoratore un ristoro per il pregiudizio subito, sia a una funzione dissuasiva, scoraggiando il datore di lavoro dal ricorrere a licenziamenti privi dei necessari presupposti di legge.

La pronuncia consente, quindi, anche ai lavoratori delle imprese con non più di quindici dipendenti di beneficiare delle maggiorazioni indennitarie previste dall’art. 8 della legge n. 604/1966, fino a 10 o 14 mensilità in relazione all’anzianità di servizio maturata.

La misura concreta dell’indennità resterà affidata alla valutazione del giudice, sulla base delle circostanze del singolo caso.

Con questa decisione, la Corte costituzionale rafforza la tutela contro i licenziamenti illegittimi, ribadendo che le dimensioni dell’impresa non possono tradursi in una riduzione ingiustificata delle garanzie economiche riconosciute al lavoratore.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

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